Arcidiocesi di Catania

Arcipretura Parrocchia San Nicola

Consiglio affari economici


Il consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del codice di diritto canonico è l’organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella vita della parrocchia per garantire una migliore e corretta gestione comunitaria dei beni ecclesiastici.
Questo organismo è distinto dal consiglio pastorale parrocchiale e opera secondo la propria competenza, infatti, mentre il CPP affronta la conduzione pastorale globale della parrocchia, il CPAE è in aiuto del sopradetto consiglio, per individuare e mettere in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita.
Occorre perciò che tra i due consigli ci sia la massima collaborazione ed un ordinato coordinamento. Per questo i due organismi sono collegati in modo ordinario, mediante la presenza di diritto di almeno un consigliere in ambedue i consigli.
Scopo specifico del CPAE è di coadiuvare il parroco con il suo parere e con la sua opera nell’amministrazione economica della parrocchia (can. 1280), tenendo conto, sia pure nel pieno rispetto di eventuali intenzioni degli offerenti, dei fini principali dei beni ecclesiastici e cioè l’esercizio del culto, le attività pastorali e caritative (can. 1254. 2) e l’onesto e dignitoso sostentamento del clero e delle persone in servizio parrocchiale.

In concreto, il CPAE ha il compito di:

a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolare premura per il patrimonio artistico e storico;
b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;
c) condividere con il parroco l’impegno di soddisfare le esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare l’equo sostentamento del clero, il giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell’ente parrocchia;
d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al consiglio diocesano per gli affari economici entro il mese di marzo di ogni anno;
e) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi interparrocchiali e diocesani, in particolare degli istituti previsti dal CDC, can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la chiesa diocesana.

Il CPAE si compone di almeno tre membri proposti dal parroco, dopo una conveniente consultazione all’interno del consiglio pastorale parrocchiale e con persone competenti in problemi economici.
Presidente di diritto del CPAE è il parroco o l’amministratore parrocchiale, essendo il legale rappresentante della parrocchia a norma del CDC. can. 532.

Le persone designate devono avere una discreta competenza amministrativa e a questa unire, come requisiti indispensabili, integrità morale e comunione ecclesiale: non devono essere legate da parentela con il parroco (can. 492.3); essi prestano il loro servizio gratuitamente.
I membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli, richiesta dai canoni 127 e 212, 3 del codice di diritto canonico, per cui il parroco deve ricercarne e ascoltarne attentamente il parere: non può discostarsene, se non per seri motivi: è tenuto a servirsene, ordinariamente, come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.
Il loro parere è obbligatorio, anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre all’esame del consiglio diocesano per gli affari economici, corredati dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto.
Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate, presiedute e dirette dal parroco; uno dei membri fungerà da segretario e redigerà diligentemente i verbali.
Nella prima riunione il presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del consiglio l’inventario completo dei beni mobili e immobili e la reale situazione economicofinanziaria della parrocchia (can. 1283, 2).
I registri di contabilità sono tenuti normalmente dal parroco, che può farsi coadiuvare da uno dei consiglieri.
I verbali del consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva. Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del consiglio devono essere conservati nell’ufficio o archivio parrocchiale. Essi sono soggetti alla visita canonica a norma del codice di diritto canonico (cann. 555,4; 1276: 1287).
Il CPAE. presenta al consiglio pastorale parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la comunità le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli e indica anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

 

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DEGLI AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI

 

DIOCESI DI CATANIA

Art. 1- Natura
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici della parrocchia (qui di seguito più brevemente denominato “CPAE”), costituito dal Parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.
Art. 2 - Fini
Il CPAE ha i seguenti scopi:
a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
e) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi Atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
Art. 3 - Composizione
Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli [(sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi, religiose e laici) si raccomanda di mantenere il numero dei Consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale], nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.
I membri del CPAE durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e  documentati motivi.
Art. 4 - Incompatibilità
Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
Ar
t. 5 - Presidente del CPAE
Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) la presidenza delle riunioni.
Art. 6 - Poteri del Consiglio
Il CPAE ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3.
Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.
Ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.
Art. 7 - Riunioni del Consiglio
Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre (oppure una volta al quadrimestre), nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio
Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.
Art. 9 - Esercizio
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro i1 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco all’Arcivescovo.
Art. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale
Il CPAE presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio nonché il rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.
Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.
Art. 12 - Rinvio a norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.
Promulgo questo Regolamento, che fu discusso nel Consiglio presbiterale, e che va in vigore dalla sua pubblicazione.

 

Catania, 23 novembre 1986

SAC. SALVATORE PAPPALARDO
Cancelliere Arcivescovile

DOMENICO PICCHINENNA
Arcivescovo

 

 

Componenti del Consiglio per gli Affari Economici parrocchiale:

Don Alfio Cristaudo (Amministratore Parrocchiale)

Avv. Antonio Cannata

Prof. Pietro Finocchiaro

Dott. Massimo Leone (Segretario)

Dott. Salvatore Pasqualino

Arcipretura Chiesa Madre S. Nicola, Via Arc. Domenico Torrisi, 5 - 95039 TRECASTAGNI (CT) 095 7928374 - Cell: 3482600038 - email: chiesamadre.trecastagni@gmail.com Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
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